Sentenza n. 76 del 1979
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SENTENZA N. 76

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Leonetto AMADEI, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 marzo 1961, n. 132 (Estensione delle norme sulla riversibilità delle pensioni, contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati già appartenenti all'Amministrazione austro-ungarica o all'ex Stato libero di Fiume), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1974 dalla Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale - , sul ricorso proposto da Dipré Ester, iscritta al n. 269 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 132 del 19 maggio 1976.

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1979 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto in fatto

La Corte dei conti - sez. III pensioni civili - con ordinanza emessa il 18 dicembre 1974 sollevava, in seguito a conforme istanza della Procura generale, questione di costituzionalità dell'art. 1 della legge 14 marzo 1961, n. 132, recante "Estensione delle norme sulla riversibilità delle pensioni, contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati già appartenenti all'Amministrazione austro-ungarica o all'ex Stato libero di Fiume", dubitando che il mancato riconoscimento del diritto a pensione di riversibilità dei collaterali dei dipendenti del cessato regime austro-ungarico, nei casi in cui tale diritto é riconosciuto ai collaterali dei dipendenti dello Stato italiano, fosse contrario al principio di eguaglianza, dopo che il servizio prestato a favore di tale regime nei territori annessi é stato ampiamente riconosciuto dalla normativa del primo dopoguerra.

Nel caso di specie tale Dipré Ester aveva chiesto pensione di riversibilità come sorella di insegnante elementare che aveva prestato servizio a favore del cessato regime austro-ungarico richiamandosi all'art. 1 della legge 14 marzo 1961, n. 132, che opera un rinvio alla normativa sulla pensione di riversibilità dell'impiego pubblico e segnatamente all'art. 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46. La Corte dei conti osservava tuttavia che proprio l'art. 1 della legge n. 132 del 1961 fissa i limiti del rinvio alla normativa sugli impiegati dello Stato, escludendo appunto implicitamente da tale rinvio l'ipotesi di collaterali ed ascendenti; riteneva peraltro che la normativa, così interpretata, fosse tale da suscitare gli accennati dubbi di costituzionalità. Tale normativa, d'altra parte, dovrebbe ritenersi ancora in vigore perché non investita dalla generica abrogazione stabilita con l'art. 254 del t.u. sulle pensioni militari e civili approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, la quale tocca solo le norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato e non le norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'impero austro-ungarico non "assimilati" di cui al r.d. 18 febbraio 1923, n. 464, e successive modificazioni.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1976, n. 132.

Nessuno si é costituito nel giudizio innanzi a questa Corte.

Considerato in diritto

É eccepita l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 marzo 1961, n. 132, nella parte in cui esclude dalla riversibilità delle pensioni, liquidate in base alle norme dell'ex regime austro-ungarico o dell'ex Stato libero di Fiume, i collaterali che si trovino nelle condizioni previste attualmente dall'art. 84 del t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti militari e civili dello Stato (approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092).

La questione é fondata.

Infatti la disciplina delle pensioni liquidate in base alle norme dell'ex regime austro-ungarico, quale si era andata configurando nel periodo successivo alla prima guerra mondiale, era ispirata, quanto alla determinazione dei congiunti che potevano fruire della pensione di riversibilità, ad un criterio di puntuale parallelismo con la normativa pensionistica per gli impiegati civili. Era dunque naturale che le pensioni liquidate in base alle norme dell'ex regime austro-ungarico potessero essere riversibili soltanto a favore delle vedove e degli orfani, ove si trovassero nelle condizioni particolari previste dalla normativa comune. Il parallelismo era fondato su una valutazione, del tutto ragionevole, di prevalenza degli elementi di omogeneità delle situazioni considerate rispetto ai caratteri di differenziazione (rapporto d'impiego alle dipendenze di Stati diversi, mancanza della cittadinanza italiana all'epoca della prestazione del servizio, diversità nelle regole di liquidazione). Il legislatore del 1961, senza che ricorressero in contrario valide ragioni, ha trascurato la nuova disciplina contenuta nell'art.12, u.c., della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato), successivamente trasfusa nell'art. 84 del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Tale normativa estende il trattamento pensionistico alle sorelle ed ai fratelli dell'impiegato defunto, quando non vi siano altri aventi diritto (tra i quali i genitori, pure non considerati dal legislatore del 1961). Ma sia i collaterali cui si riferisce l'articolo 12, u.c., ora citato, sia i collaterali dei titolari di pensioni dirette liquidate dall'ex regime austro-ungarico traggono titolo al trattamento di pensione dalla circostanza che il dante causa fruisse di una pensione a carico del bilancio statale: sicché l'esclusione della seconda categoria di collaterali dal conseguimento della pensione di riversibilità determina, in violazione dell'art.3 Cost., un'ingiustificata disparità di trattamento.

Del resto, proprio nella fattispecie che ha dato origine alla questione di legittimità (collaterale di una maestra elementare in pensione), il legislatore ha considerato unitariamente le pensioni liquidate agli insegnanti statali e quelle liquidate in base alle norme dell'ex regime austro-ungarico, allorché ha disposto la soppressione del Monte Pensioni per gli insegnanti elementari (d.lg. 7 maggio 1948, n. 1066).

Collocandosi in un ordine di idee non molto dissimile la Corte, del resto, ha ritenuto contrario al principio di eguaglianza il mancato riconoscimento in favore dei fratelli e delle sorelle, inabili ad un proficuo lavoro e viventi a carico dell'impiegato deceduto, dell'indennità di buonuscita, non essendo stati addotti e non ravvisandosi motivi idonei a diversamente disciplinare la situazione dei medesimi; valutando inoltre la diversità di disciplina ancor più ingiustificata dopo che la successiva legge 15 febbraio 1958, n. 46, ha esteso a tali collaterali il diritto alla pensione di riversibilità (sentenza n. 82 del 1973).

Pertanto deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 marzo 1961, n. 132, nella parte in cui non prevede che, in mancanza degli aventi causa indicati negli artt. 8183 del t.u. 1973, n. 1092, ovvero se essi non hanno diritto alla pensione di riversibilità, questa spetta ai fratelli e alle sorelle, anche naturali, del pensionato dell'ex regime austro-ungarico, purché siano inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, nonché conviventi a carico del dante causa e nullatenenti (dovendosi applicare, per le condizioni di convivenza, quanto disposto dall'art. 82, comma terzo, del testo unico).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 marzo 1961, n. 132 (estensione delle norme sulla riversibilità delle pensioni contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati già appartenenti all'Amministrazione austro-ungarica o all'ex Stato libero di Fiume) nella parte in cui non prevede l'attribuzione del trattamento pensionistico ai collaterali venuti a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 84 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1979.